Art. 18
Procedura di comitato
In vigore dal 14 dic 2016
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:2336:oj#art-18