Art. 19

Valutazione

In vigore dal 14 dic 2016
Valutazione 1.   Entro il 13 gennaio 2021, la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all', lettere a) e b), sono stati raggiunti. 2.   La valutazione si concentra sull'evoluzione della situazione per quanto riguarda i punti seguenti: a) l'utilizzo di tutti i tipi di attrezzi da pesca nella cattura di specie di acque profonde rivolgendo particolare attenzione all'impatto sulle specie più vulnerabili e sugli EMV; b) le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e i progressi compiuti per quanto riguarda la prevenzione, la riduzione al minimo e, ove possibile, l'eliminazione delle catture non intenzionali; c) la portata delle operazioni delle navi impegnate in ciascun mestiere di acque profonde; d) la completezza e l'affidabilità dei dati che gli Stati membri mettono a disposizione degli organismi scientifici ai fini della valutazione degli stock, o della Commissione in caso di richiesta di dati specifici; e) gli stock di acque profonde per i quali i pareri scientifici sono migliorati; f) l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili; g) la qualità delle valutazioni d'impatto effettuate a norma dell'; h) il numero delle navi e dei porti dell'Unione direttamente interessati dall'attuazione del presente regolamento; i) l'efficacia delle misure stabilite per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di acque profonde e per prevenire la cattura accessoria delle specie non bersaglio, in particolare delle specie più vulnerabili; j) la misura in cui gli EMV sono stati efficacemente protetti mediante la limitazione delle attività di pesca autorizzate alle zone di pesca in acque profonde esistenti, la regola dell'allontanamento e/o con altre misure; k) l'applicazione del limite di profondità di 800 metri. 3.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può, a seconda dei casi, presentare proposte di modifica del presente regolamento. In particolare, se da tale valutazione risulta che la pesca con attrezzi di fondo non risponde agli obiettivi di cui all', la Commissione può presentare una proposta di modifica del presente regolamento con lo scopo di garantire che scadano o siano revocate le autorizzazioni di pesca per specie bersaglio per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate e che siano introdotte le misure necessarie per gli attrezzi di fondo, compresi i palangari, al fine di garantire la protezione delle specie più vulnerabili e degli EMV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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