Art. 20
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 14 dic 2016
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli del regolamento (CE) n. 2347/2002 continuano ad applicarsi ai pescherecci dell'Unione che praticano attività di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.
4. Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide per al massimo un anno successivamente al 12 gennaio 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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