Art. 3
Oggetto
In vigore dal 14 dic 2016
Oggetto
1. Il presente regolamento si applica alle specie che si trovano in acque profonde e che sono caratterizzate da una combinazione dei seguenti fattori biologici: maturazione in età relativamente avanzata, accrescimento lento, lunga aspettativa di vita, basso tasso di mortalità naturale, reclutamento intermittente di classi di età di buona qualità e fregola che potrebbe non avvenire ogni anno («specie di acque profonde»).
2. Ai fini del presente regolamento, le specie di acque profonde e le specie più vulnerabili tra di esse sono elencate nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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