Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle attività di pesca esercitate o previste nelle acque seguenti:
a)
da pescherecci dell'Unione e da pescherecci di paesi terzi, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord, delle acque nordoccidentali e delle acque sudoccidentali, nonché nelle acque dell'Unione della zona CIEM IIa;
b)
da pescherecci dell'Unione, nelle acque internazionali delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'applicazione dell', paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2016:2336:oj#art-2