Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle attività di pesca esercitate o previste nelle acque seguenti: a) da pescherecci dell'Unione e da pescherecci di paesi terzi, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord, delle acque nordoccidentali e delle acque sudoccidentali, nonché nelle acque dell'Unione della zona CIEM IIa; b) da pescherecci dell'Unione, nelle acque internazionali delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2. 2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l'applicazione dell', paragrafo 5.
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