Art. 20 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 20

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 14 dic 2016
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è abrogato. 2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli del regolamento (CE) n. 2347/2002 continuano ad applicarsi ai pescherecci dell'Unione che praticano attività di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC. 4.   Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide per al massimo un anno successivamente al 12 gennaio 2017.
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