Art. 8
Requisiti generali per le domande di autorizzazioni di pesca
In vigore dal 14 dic 2016
Requisiti generali per le domande di autorizzazioni di pesca
1. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata da una descrizione dettagliata della zona in cui il peschereccio intende svolgere le attività di pesca, del tipo di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte, della frequenza e della durata previste delle attività di pesca nonché dei nomi delle specie di acque profonde interessate.
2. Le autorizzazioni di pesca per specie bersaglio sono rilasciate soltanto per le attività di pesca all'interno delle zone di pesca in acque profonde esistenti.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo e fino alla determinazione delle zone di pesca in acque profonde esistenti ai sensi dell', possono essere rilasciate autorizzazioni di pesca per specie bersaglio a condizione che il peschereccio abbia dimostrato di aver svolto attività di pesca del mestiere di acque profonde per almeno gli ultimi tre anni prima della presentazione della domanda di autorizzazione di pesca. Tale autorizzazione di pesca può essere rilasciata solo per le localizzazioni in cui le precedenti attività di pesca in questione sono state esercitate.
4. Non è rilasciata alcuna autorizzazione di pesca ai fini della pesca con reti a strascico al di sotto di 800 metri di profondità.
5. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può presentare una richiesta al fine di svolgere attività di pesca sperimentale in localizzazioni al di fuori delle zone di pesca in acque profonde esistenti. Tale richiesta è accompagnata da una valutazione d'impatto, condotta conformemente alle norme stabilite negli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare elaborati dalla FAO nel 2008. Nel presentare una tale richiesta, lo Stato membro indica la durata prevista delle attività di pesca sperimentale e il numero di navi partecipanti previsto e la loro capacità. Propone misure di mitigazione al fine di prevenire un rinvenimento di EMV o proteggerli efficacemente.
6. La Commissione, dopo aver valutato le informazioni fornite dagli Stati membri e sulla base del parere di un organismo scientifico consultivo può, mediante atti di esecuzione, approvare lo svolgimento delle attività di pesca sperimentale richieste. Nell'approvazione la Commissione può in particolare definire:
a)
la zona delle attività di pesca sperimentale,
b)
il numero massimo di navi e la capacità massima,
c)
la durata di tali attività di pesca, non superiore a un anno e rinnovabile una volta,
d)
la percentuale massima del totale ammissibile di catture per le specie di acque profonde che è possibile catturare nelle attività di pesca sperimentale, e
e)
le misure di mitigazione da rispettare al fine di proteggere gli EMV.
7. Al fine di garantire una raccolta di dati rappresentativi valida per la valutazione e la gestione degli stock ittici di acque profonde e dei rinvenimenti di EMV, un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma del paragrafo 6 richiede la presenza di osservatori scientifici o il controllo elettronico a distanza sulla nave interessata durante i primi dodici mesi della durata dell'autorizzazione di pesca.
8. Sulla base della richiesta e delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, adattare la determinazione delle zone di pesca in acque profonde esistenti al fine di includere le localizzazioni delle attività di pesca condotte in virtù di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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