Art. 9
Requisiti specifici relativi alla protezione degli EMV
In vigore dal 14 dic 2016
Requisiti specifici relativi alla protezione degli EMV
1. Il presente articolo si applica alle operazioni di pesca con attrezzi di fondo al di sotto di 400 metri di profondità.
2. Quando nel corso delle operazioni di pesca, la quantità di indicatori di EMV, quali definiti all'allegato III, che sono stati catturati in una data operazione di pesca, supera le soglie definite nell'allegato IV, si considera che abbia avuto luogo un rinvenimento di un EMV. Il peschereccio cessa immediatamente le attività di pesca nella zona interessata. Riprende ad operare solo quando raggiunge una zona alternativa ad almeno cinque miglia nautiche dalla zona in cui è avvenuto il rinvenimento.
3. Il peschereccio segnala immediatamente ciascun rinvenimento di EMV alle autorità nazionali competenti, le quali lo comunicano senza indugio alla Commissione.
4. Gli Stati membri si avvalgono delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, comprese le informazioni biogeografiche e quelle riportate nel paragrafo 3, per individuare le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV. Inoltre, su richiesta della Commissione un organismo scientifico consultivo competente effettua una valutazione annuale delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili.
Tale valutazione è svolta in conformità degli orientamenti internazionali per la gestione della pesca in acque profonde d'alto mare elaborati dalla FAO nel 2008, applica l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca di cui all', paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ed è resa disponibile al pubblico.
5. Laddove, sulla base della procedura di cui al paragrafo 4, siano state individuate zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV, gli Stati membri e l'organismo scientifico consultivo competente informano tempestivamente la Commissione.
6. Entro il 13 gennaio 2018, sulla base delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili e delle valutazioni e individuazioni effettuate dagli Stati membri e dall'organismo scientifico consultivo, la Commissione adotta atti di esecuzione al fine di redigere un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di EMV. La Commissione riesamina l'elenco a cadenza annuale sulla base dei pareri ricevuti dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e, se del caso, modifica l'elenco mediante atti di esecuzione. La Commissione può cancellare una zona dall'elenco purché stabilisca, sulla base di una valutazione d'impatto e previa consultazione dell'organismo scientifico consultivo competente, che sussistono elementi di prova sufficienti dell'assenza di EMV, o che sono state adottate misure di conservazione e gestione adeguate che garantiscono la prevenzione di considerevoli effetti negativi sugli EMV in detta zona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'.
7. La Commissione può riesaminare, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, gli indicatori di EMV ed è autorizzata a modificare l'elenco riportato nell'allegato III mediante atti delegati ai sensi dell'.
8. Sono necessarie nuove valutazioni di impatto se le tecniche impiegate per praticare la pesca con attrezzi di fondo subiscono modifiche significative o se vi sono nuovi dati scientifici che indicano la presenza di EMV in una determinata zona.
9. La pesca con attrezzi di fondo è vietata in tutte le zone elencate conformemente al paragrafo 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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