Art. 4
Definizioni
In vigore dal 14 dic 2016
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all' del regolamento (CE) n. 734/2008 (11) del Consiglio.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«zone CIEM»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
b)
«zone Copace»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);
c)
«zona di regolamentazione della NEAFC»: le acque oggetto della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che sono situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione;
d)
«specie più vulnerabili»: le specie di acque profonde indicate nella terza colonna «Specie più vulnerabile (x)» della tabella di cui all'allegato I;
e)
«mestiere»: le attività di pesca volte alla cattura di determinate specie per mezzo di un dato attrezzo in una zona determinata;
f)
«mestiere di acque profonde»: un mestiere volto alla cattura di specie di acque profonde secondo le indicazioni previste all', paragrafo 2;
g)
«centro di controllo della pesca»: un centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato delle apparecchiature e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, il trattamento e la trasmissione elettronica dei dati;
h)
«rinvenimenti» le catture di quantitativi di specie indicatrici di EMV tali da essere superiori ai livelli di soglia indicati nell'allegato IV;
i)
«catture non intenzionali» le catture accidentali di organismi marini che, a norma dell' del regolamento (UE) n. 1380/2013 devono essere sbarcate e imputate ai contingenti perché di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione oppure perché superano i quantitativi stabiliti dalle norme sulla composizione delle catture e sulle catture accessorie;
j)
«indicatori di EMV»: gli indicatori che figurano nell'allegato III;
k)
«zone di pesca in acque profonde esistenti» la parte dell'area di cui all', paragrafo 1, lettera a), dove storicamente si sono praticate attività di pesca in acque profonde e che è determinata ai sensi dell'.
Storico versioni
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