Art. 51

Funzioni del consiglio direttivo

In vigore dal 11 mag 2016
Funzioni del consiglio direttivo 1.   Affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio direttivo: a) adotta la relazione annuale di attività dell'Agenzia per l'anno precedente ed entro il 1o luglio la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, curandone la pubblicazione; b) sentito il parere della Commissione e a norma dell', adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il documento di programmazione dell'Agenzia; c) adotta, a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia, conformemente al capo 10; d) fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo; e) adotta una politica, metodi di lavoro e procedure in merito alle visite, agli audit e alle ispezioni a norma degli ; f) adotta il proprio regolamento interno; g) adotta e aggiorna i piani di comunicazione e distribuzione di cui all'; h) fermo restando il paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Agenzia, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione («statuto dei funzionari» e «regime applicabile agli altri agenti») come definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (23) all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione; i) adotta decisioni debitamente motivate in relazione alla revoca dell'immunità ai sensi dell' del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; j) sottopone all'accordo della Commissione modalità per l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, se sono diverse da quelle adottate dalla Commissione, a norma della procedura prevista dall'articolo 110 dello statuto dei funzionari; k) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, può prolungarne il mandato o rimuoverlo dall'incarico, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'; l) nomina i membri del comitato esecutivo, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell'; m) adotta un mandato per i compiti del comitato esecutivo di cui all'; n) adotta le decisioni connesse agli accordi di cui all', paragrafo 2; o) nomina e revoca i membri delle commissioni di ricorso, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto, a norma dell' e dell', paragrafo 4; p) adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Agenzia, ai sensi dell'; q) adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dell'analisi rapporto costi-benefici delle misure da attuare; r) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle diverse relazioni di audit interno ed esterno e valutazioni, verificando l'adozione delle azioni appropriate da parte del direttore esecutivo; s) adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi in relazione ai membri del consiglio direttivo e delle commissioni di ricorso e ai partecipanti ai gruppi di lavoro e ad altri gruppi di cui all', paragrafo 2, e ad altro personale non contemplato dallo statuto. Tali norme comprendono disposizioni in materia di dichiarazioni d'interesse e, se del caso, di aspetti successivi alla cessazione dell'incarico; t) adotta orientamenti e l'elenco dei principali elementi da includere negli accordi di cooperazione che devono essere conclusi tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza, tenendo conto delle disposizioni dell'; u) adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili dai richiedenti di cui all', paragrafo 2, ai fini degli ; v) stabilisce procedure per la cooperazione dell'Agenzia e del suo personale nei procedimenti giudiziari nazionali; w) adotta il regolamento interno dei gruppi di lavoro e degli altri gruppi e i parametri relativi alle spese di viaggio e di soggiorno dei loro membri di cui all', paragrafi 5 e 9; x) designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione seguita dalla Commissione per la nomina del direttore esecutivo; y) adotta adeguate modalità per l'attuazione del regolamento n. 1 (24), in conformità delle norme sulle votazioni di cui all', paragrafo 1. 2.   Il consiglio direttivo adotta, in conformità della procedura prevista all'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione in applicazione dell', paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e dell' del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e stabilisce le condizioni nelle quali tali poteri possono essere sospesi. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali competenze. Il direttore esecutivo informa il consiglio direttivo circa tali subdeleghe. Nell'applicare il primo comma, se circostanze del tutto eccezionali lo richiedono, il consiglio direttivo può, mediante una decisione, sospendere temporaneamente i poteri di autorità con potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o delegarli, per un periodo di tempo limitato, a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo. Il delegato rende conto di tale delega al consiglio direttivo.
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Art. 51 Regolamento (UE) 2016/796 — Funzioni del consiglio direttivo | Portale Normativo