Art. 11
Visite presso gli Stati membri
In vigore dal 11 mag 2016
Visite presso gli Stati membri
1. Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, in particolare ai sensi degli , e per assistere la Commissione nell'esercizio delle sue funzioni a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare nella valutazione dell'effettiva attuazione della pertinente legislazione dell'Unione, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente agli orientamenti, ai metodi di lavoro e alle procedure adottati dal consiglio direttivo.
2. Previa consultazione dello Stato membro interessato, l'Agenzia informa quest'ultimo per tempo della visita prevista, comunicando l'identità dei funzionari dell'Agenzia incaricati di effettuare la visita e la data di inizio e la durata prevista della visita stessa. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo, dalla quale risultino l'oggetto e lo scopo della visita.
3. Le autorità nazionali degli Stati membri interessati facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.
4. L'Agenzia redige una relazione su ciascuna visita di cui al paragrafo 1 e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le ispezioni di cui all', paragrafo 7, e all', paragrafo 6.
6. Le spese di viaggio e di soggiorno e altre spese sostenute dal personale dell'Agenzia sono coperte dall'Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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