Art. 34
Monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità notificati
In vigore dal 11 mag 2016
Monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità notificati
1. Ai fini dell' della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia sostiene la Commissione nel controllo degli organismi di valutazione della conformità notificati fornendo assistenza agli organismi di accreditamento e alle autorità nazionali pertinenti e attraverso audit e ispezioni, come previsto nei paragrafi da 2 a 6.
2. L'Agenzia sostiene l'accreditamento armonizzato degli organismi di valutazione della conformità notificati, in particolare fornendo agli organismi di accreditamento opportuni orientamenti relativi ai criteri e alle procedure di valutazione volti a stabilire se gli organismi notificati soddisfino i requisiti di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/797, attraverso l'infrastruttura europea di accreditamento riconosciuta ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Nel caso di organismi di valutazione della conformità notificati che non sono accreditati ai sensi dell' della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia può effettuare un audit al fine di accertarne la capacità di soddisfare le prescrizioni stabilite all' della direttiva (UE) 2016/797. La procedura di effettuazione degli audit è adottata dal consiglio direttivo.
4. L'Agenzia elabora relazioni di audit riguardanti le attività di cui al paragrafo 3 e le trasmette all'organismo di valutazione della conformità notificato interessato, allo Stato membro interessato e alla Commissione. Ogni relazione di audit contiene, in particolare, l'elenco delle eventuali carenze individuate dall'Agenzia e formula raccomandazioni in merito agli opportuni miglioramenti. Se l'Agenzia reputa che tali carenze impediscano all'organismo di valutazione della conformità notificato in questione di assolvere efficacemente i propri compiti in relazione all'interoperabilità ferroviaria, essa adotta una raccomandazione in cui chiede allo Stato membro in cui è stabilito tale organismo notificato di prendere gli opportuni provvedimenti entro un termine concordato, tenendo conto della gravità della carenza.
5. Se uno Stato membro è in disaccordo con la raccomandazione di cui al paragrafo 4 o non adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4, o se, in risposta alla raccomandazione dell'Agenzia, un organismo notificato non fornisce alcuna risposta entro il termine di tre mesi dalla ricezione della raccomandazione stessa, l'Agenzia informa la Commissione. La Commissione informa della questione lo Stato membro interessato e chiede che esso precisi la propria posizione in merito alla suddetta raccomandazione. Se le risposte fornite non sono giudicate sufficienti o se lo Stato membro non fornisce alcuna risposta entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione, la Commissione può, entro un termine di sei mesi, adottare una decisione.
6. L'Agenzia è autorizzata a effettuare ispezioni preannunciate o non annunciate presso gli organismi di valutazione della conformità notificati, allo scopo di verificare aree specifiche delle attività e del funzionamento degli stessi e in particolare per esaminare documenti, certificati e dati relativi ai compiti di cui all' della direttiva (UE) 2016/797. Nel caso di organismi accreditati, l'Agenzia coopera con gli organismi nazionali di accreditamento pertinenti. Nel caso di organismi di valutazione della conformità che non sono accreditati, l'Agenzia coopera con le autorità nazionali pertinenti che hanno riconosciuto gli organismi notificati interessati. Le ispezioni possono essere decise di volta in volta o effettuate in base a una politica, metodi di lavoro e procedure elaborati dall'Agenzia. La durata di un'ispezione non supera i due giorni. Gli organismi di valutazione della conformità notificati agevolano il lavoro del personale dell'Agenzia. L'Agenzia trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato una relazione su ciascuna ispezione.
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