Art. 12

Sportello unico

In vigore dal 11 mag 2016
Sportello unico 1.   L'Agenzia istituisce e gestisce un sistema di informazione e comunicazione con almeno le seguenti funzioni di «sportello unico»: a) funzione di punto di ingresso unico, a cui il richiedente presenta i fascicoli di domanda relativi alle autorizzazioni per tipo, alle autorizzazioni di immissione del veicolo sul mercato e ai certificati di sicurezza unici. Se il settore d'impiego o la zona di attività è limitato a una rete o a reti all'interno di un solo Stato membro, il punto di ingresso unico deve essere elaborato in modo da garantire che il richiedente possa indicare l'autorità prescelta per il trattamento della domanda di rilascio delle autorizzazioni e dei certificati di sicurezza unici per l'intera procedura; b) funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni su tutte le domande di autorizzazione e di certificati di sicurezza unici, sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e decisioni della commissione di ricorso; c) funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni sulle richieste di approvazione da parte dell'Agenzia, a norma dell' della direttiva (UE) 2016/797, e sulle domande di autorizzazione dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che comportano attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e/o del sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R), sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso, sulle richieste e le decisioni della commissione di ricorso; d) funzione di «sistema di allarme rapido» in grado di individuare precocemente le esigenze di coordinamento tra le decisioni che devono essere adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'Agenzia nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici. 2.   Le specifiche tecniche e funzionali dello sportello unico di cui al paragrafo 1 sono elaborate in cooperazione con la rete delle autorità nazionali preposte alla sicurezza di cui all' sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia, tenuto conto dei risultati di un'analisi costi-benefici. Su tale base, il consiglio direttivo adotta le specifiche tecniche e funzionali e un piano volto a istituire lo sportello unico. Lo sportello unico è sviluppato fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e il necessario livello di riservatezza, nonché tenendo conto, se del caso, delle applicazioni informatiche e dei registri già istituiti dall'Agenzia, come quelli di cui all'. 3.   Lo sportello unico è operativo entro il 16 giugno 2019. 4.   L'Agenzia controlla le domande presentate tramite lo sportello unico, in particolare utilizzando il «sistema di allarme rapido» di cui al paragrafo 1, lettera d). Nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe o certificati di sicurezza unici, l'Agenzia assicura il necessario seguito, ossia: a) informa il richiedente/i che esiste un'altra richiesta o una richiesta simile di autorizzazione o di certificazione; b) si coordina con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza pertinenti al fine di assicurare la coerenza delle decisioni adottate dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dall'agenzia. Se non è possibile trovare una soluzione accettabile da tutte le parti entro un mese dall'inizio del processo di coordinamento, la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso di cui agli .
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Art. 12 Regolamento (UE) 2016/796 — Sportello unico | Portale Normativo