Art. 19

Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria

In vigore dal 11 mag 2016
Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria 1.   L'Agenzia: a) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle STI e alla loro revisione, in conformità dell' della direttiva (UE) 2016/797; b) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito ai modelli da utilizzare per la dichiarazione «CE» di verifica e ai documenti del fascicolo tecnico di accompagnamento, ai fini dell', paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797; c) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche relative ai registri e alla loro revisione, ai fini degli della direttiva (UE) 2016/797; d) formula pareri che costituiscono metodi accettabili di rispondenza in merito alle carenze delle STI, in conformità dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797, e presenta tali pareri alla Commissione; e) su richiesta della Commissione, formula pareri all'attenzione della stessa in merito alle richieste da parte degli Stati membri di non applicazione delle STI, in conformità dell' della direttiva (UE) 2016/797; f) emana documenti tecnici in conformità dell', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797; g) emette una decisione di approvazione prima di qualsiasi gara d'appalto relativa alle apparecchiature ERTMS a terra al fine di garantire un'attuazione armonizzata dell'ERTMS nell'Unione conformemente all' della direttiva (UE) 2016/797; h) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alla formazione e alla certificazione del personale di bordo addetto a compiti di sicurezza essenziali; i) emana linee guida dettagliate relative alle norme per gli enti europei di normazione competenti al fine di integrare il mandato conferito loro dalla Commissione; j) invia raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle condizioni di lavoro di tutto il personale addetto a compiti di sicurezza essenziali; k) formula raccomandazioni all'attenzione della Commissione in relazione alle norme armonizzate che devono essere elaborate dagli organismi di normalizzazione europei e alle norme relative ai pezzi di ricambio intercambiabili in grado di migliorare il livello di sicurezza e di interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione; l) formula, se del caso, raccomandazioni all'attenzione della Commissione in relazione a componenti critici per la sicurezza. 2.   Nell'elaborazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), k) e l), l'Agenzia: a) provvede all'adeguamento delle STI e delle specifiche dei registri al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale; b) provvede al coordinamento fra l'elaborazione e l'aggiornamento delle STI e l'elaborazione di eventuali norme europee necessarie per l'interoperabilità; mantiene inoltre i contatti necessari con gli organismi europei di normalizzazione. c) partecipa, ove opportuno, in qualità di osservatore, ai gruppi di lavoro pertinenti istituiti da organismi di normalizzazione riconosciuti. 3.   L'Agenzia può emanare linee guida e altri documenti non vincolanti per facilitare l'applicazione della legislazione in materia di interoperabilità ferroviaria, compresa l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle norme nazionali che possono essere abrogate a seguito dell'adozione o revisione delle STI. 4.   In caso di inadempimento di requisiti essenziali da parte dei componenti di interoperabilità, l'Agenzia assiste la Commissione conformemente all' della direttiva (UE) 2016/797.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2016/796 — Supporto tecnico nell'ambito dell'interoperabilità ferroviaria | Portale Normativo