Art. 5

Creazione e composizione dei gruppi di lavoro e dei gruppi

In vigore dal 11 mag 2016
Creazione e composizione dei gruppi di lavoro e dei gruppi 1.   L'Agenzia istituisce un numero limitato di gruppi di lavoro allo scopo di elaborare raccomandazioni e, se del caso, linee guida, riguardanti in modo particolare specifiche tecniche di interoperabilità (STI), obiettivi di sicurezza comuni (CST), metodi di sicurezza comuni (CSM) e per l'utilizzo degli indicatori di sicurezza comuni (CSI). L'Agenzia può istituire gruppi di lavoro in altri casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato di cui all' (il «comitato») o su propria iniziativa, previa consultazione della Commissione. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'Agenzia. 2.   I gruppi di lavoro sono composti da: — rappresentanti designati dalle autorità nazionali competenti a partecipare ai gruppi di lavoro; — professionisti del settore ferroviario selezionati dall'Agenzia sulla base dell'elenco di cui al paragrafo 3. L'Agenzia garantisce un'adeguata rappresentanza dei settori dell'industria e degli utilizzatori che potrebbero essere interessati dalle misure che la Commissione potrebbe proporre sulla base delle raccomandazioni formulate dall'Agenzia al suo indirizzo. L'Agenzia persegue, ove possibile, una rappresentanza geografica equilibrata. L'Agenzia può, se necessario, nominare nei gruppi di lavoro esperti indipendenti e rappresentanti delle organizzazioni internazionali la cui competenza nel settore in questione è riconosciuta. I membri del personale dell'Agenzia non possono essere nominati nei gruppi di lavoro, fatta eccezione per i presidenti dei gruppi di lavoro, che sono rappresentanti dell'Agenzia. 3.   Ogni organismo rappresentante di cui all', paragrafo 4, comunica all'Agenzia l'elenco degli esperti più qualificati abilitati a rappresentarlo in ciascun gruppo di lavoro e lo aggiorna nell'eventualità di cambiamenti. 4.   Quando le attività di tali gruppi di lavoro hanno un impatto diretto sulle condizioni di lavoro e sulla salute e sicurezza dei lavoratori del settore, i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali operanti a livello europeo partecipano ai gruppi di lavoro pertinenti in qualità di membri a tutti gli effetti. 5.   Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri dei gruppi di lavoro, secondo regole e parametri stabiliti dal consiglio direttivo, sono a carico dell'Agenzia. 6.   L'Agenzia tiene debitamente conto dei risultati del lavoro svolto dai gruppi di lavoro al momento di elaborare le raccomandazioni e gli orientamenti di cui al paragrafo 1. 7.   L'Agenzia istituisce gruppi ai fini degli e dell', paragrafo 1. 8.   L'Agenzia può istituire gruppi conformemente all', paragrafo 4, e in casi debitamente giustificati su richiesta della Commissione o del comitato o su propria iniziativa. 9.   I lavori dei gruppi di lavoro e degli altri gruppi sono trasparenti. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno dei gruppi di lavoro e dei gruppi, ivi comprese le norme in materia di trasparenza.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2016/796 — Creazione e composizione dei gruppi di lavoro e dei gruppi | Portale Normativo