Art. 47

Composizione del consiglio direttivo

In vigore dal 11 mag 2016
Composizione del consiglio direttivo 1.   Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Nel consiglio direttivo siedono anche, senza diritto di voto, sei rappresentanti a livello europeo dei seguenti soggetti interessati: a) le imprese ferroviarie; b) i gestori dell'infrastruttura; c) l'industria ferroviaria; d) le organizzazioni sindacali; e) i passeggeri; f) i clienti del trasporto merci. Per ognuno di tali soggetti interessati la Commissione nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee. 2.   I membri del consiglio direttivo e i loro supplenti sono nominati in base alla loro conoscenza delle attività principali dell'Agenzia, tenendo conto delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio pertinenti. Tutte le parti si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio direttivo, per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne. 3.   Gli Stati membri e la Commissione nominano i membri del consiglio direttivo nonché i loro rispettivi supplenti per sostituirli in caso di assenza. 4.   Il mandato dei membri ha durata di quattro anni e può essere rinnovato. 5.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'.
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Art. 47 Regolamento (UE) 2016/796 — Composizione del consiglio direttivo | Portale Normativo