Art. 49
Riunioni
In vigore dal 11 mag 2016
Riunioni
1. Le riunioni del consiglio direttivo si svolgono conformemente al suo regolamento interno e sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle riunioni, tranne quando la sua partecipazione può determinare un conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal presidente, o quando il consiglio direttivo deve prendere una decisione relativa all' e in conformità dell', paragrafo 1, lettera i).
Il consiglio direttivo può invitare ad assistere a punti specifici dell'ordine del giorno delle proprie riunioni, come osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione, della maggioranza dei suoi membri o di un terzo dei rappresentanti degli Stati membri nel consiglio.
3. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio direttivo può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno del consiglio direttivo.
Storico versioni
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