Art. 47
Composizione del consiglio direttivo
In vigore dal 11 mag 2016
Composizione del consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.
Nel consiglio direttivo siedono anche, senza diritto di voto, sei rappresentanti a livello europeo dei seguenti soggetti interessati:
a)
le imprese ferroviarie;
b)
i gestori dell'infrastruttura;
c)
l'industria ferroviaria;
d)
le organizzazioni sindacali;
e)
i passeggeri;
f)
i clienti del trasporto merci.
Per ognuno di tali soggetti interessati la Commissione nomina un rappresentante e un supplente sulla base di un elenco di quattro nominativi preselezionati dalle rispettive organizzazioni europee.
2. I membri del consiglio direttivo e i loro supplenti sono nominati in base alla loro conoscenza delle attività principali dell'Agenzia, tenendo conto delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio pertinenti. Tutte le parti si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio direttivo, per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti mirano a realizzare una rappresentanza equilibrata di uomini e donne.
3. Gli Stati membri e la Commissione nominano i membri del consiglio direttivo nonché i loro rispettivi supplenti per sostituirli in caso di assenza.
4. Il mandato dei membri ha durata di quattro anni e può essere rinnovato.
5. Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'.
Storico versioni
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