Art. 75

Partecipazione di paesi terzi ai lavori dell'Agenzia

In vigore dal 11 mag 2016
Partecipazione di paesi terzi ai lavori dell'Agenzia 1.   Fatto salvo l', l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi, in particolare di paesi rientranti nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato e della politica di allargamento, nonché di paesi EFTA che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione o misure nazionali equivalenti nella materia disciplinata dal presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 218 TFUE. 2.   In conformità delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, tra l'Agenzia e i paesi terzi interessati sono elaborati accordi che stabiliscono le modalità dettagliate della partecipazione di tali paesi terzi ai lavori dell'Agenzia, in particolare la natura e l'entità di tale partecipazione, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale. Tali accordi possono prevedere una partecipazione senza diritto di voto in seno al consiglio direttivo. L'Agenzia sottoscrive gli accordi previo assenso della Commissione e del consiglio direttivo.
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Art. 75 Regolamento (UE) 2016/796 — Partecipazione di paesi terzi ai lavori dell'Agenzia | Portale Normativo