Art. 77

Trasparenza

In vigore dal 11 mag 2016
Trasparenza 1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Il consiglio direttivo adotta le misure concrete di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro il 16 giugno 2017. Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore o essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE. 2.   L'Agenzia pubblica sul proprio sito raccomandazioni, pareri, studi, relazioni e risultati delle valutazioni d'impatto, fatto salvo il paragrafo 1 e previa rimozione di tutti gli elementi riservati. 3.   L'Agenzia rende pubbliche le dichiarazioni di interesse rilasciate da membri della sua struttura direttiva e amministrativa di cui all'. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). 4.   Il consiglio direttivo adotta misure per assicurare che l'Agenzia fornisca tramite il suo sito web informazioni efficaci, di semplice utilizzo e facilmente accessibili sull'interoperabilità e la sicurezza ferroviarie e su altri documenti ferroviari pertinenti.
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Art. 77 Regolamento (UE) 2016/796 — Trasparenza | Portale Normativo