Art. 8

Valutazione d'impatto

In vigore dal 11 mag 2016
Valutazione d'impatto 1.   L'Agenzia effettua una valutazione d'impatto delle raccomandazioni e dei pareri da essa formulati. Il consiglio direttivo adotta una metodologia della valutazione d'impatto basata sulla metodologia della Commissione. L'Agenzia si mantiene in contatto con la Commissione per garantire che il lavoro svolto al riguardo in seno alla Commissione sia tenuto in debita considerazione. L'Agenzia identifica chiaramente le ipotesi su cui si basa la valutazione d'impatto e le fonti dei dati utilizzati nella relazione che accompagna ciascuna raccomandazione. 2.   Prima di includere un'attività nel documento di programmazione adottato dal consiglio direttivo ai sensi dell', paragrafo 1, l'Agenzia effettua una valutazione d'impatto preliminare indicando: a) le questioni da affrontare e le possibili soluzioni; b) il grado di necessità di un'azione specifica, compresa la formulazione di una raccomandazione o l'adozione di un parere dell'Agenzia; c) il contributo previsto dell'Agenzia alla soluzione del problema. Prima che ogni attività o progetto siano inclusi nel documento di programmazione, essi sono sottoposti a un'analisi dell'efficienza, singolarmente e insieme ad ogni altra attività e progetto, al fine di assicurare il migliore utilizzo del bilancio e delle risorse dell'Agenzia. 3.   L'Agenzia può effettuare una valutazione ex post della legislazione basata sulle sue raccomandazioni. 4.   Gli Stati membri forniscono all'Agenzia i dati necessari per una valutazione d'impatto, ove disponibili. Su richiesta dell'Agenzia, gli organismi rappresentativi forniscono all'Agenzia dati non riservati necessari per la valutazione d'impatto.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2016/796 — Valutazione d'impatto | Portale Normativo