Art. 76
Cooperazione con le autorità e gli organismi nazionali
In vigore dal 11 mag 2016
Cooperazione con le autorità e gli organismi nazionali
1. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza concludono accordi di cooperazione in relazione all'attuazione degli tenendo conto dell', paragrafo 1, lettera t).
2. Tali accordi di cooperazione possono essere accordi specifici o accordi quadro e coinvolgere una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tali accordi contengono una descrizione dettagliata dei compiti e delle condizioni per i risultati da produrre, i limiti di tempo per la loro realizzazione e stabiliscono la maniera in cui deve essere effettuata la ripartizione dei diritti pagabili dai richiedenti tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza. Tale ripartizione tiene conto del modello quadro di cui all', paragrafo 1, lettera u).
3. Gli accordi di cooperazione possono inoltre includere specifiche disposizioni sulla cooperazione nel caso di reti che necessitano di conoscenze specifiche per ragioni geografiche o storiche, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per il richiedente. Nel caso tali reti siano isolate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione, dette disposizioni specifiche sulla cooperazione possono includere la possibilità di appaltare compiti alle pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza laddove necessario per assicurare una ripartizione efficace e proporzionata delle risorse.
4. Per quanto riguarda gli Stati membri in cui le reti ferroviarie hanno uno scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione e condividono gli stessi requisiti tecnici e operativi con paesi terzi limitrofi, un accordo di cooperazione multilaterale coinvolge tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate in tali Stati membri, come previsto all', paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/797 e all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.
5. Gli accordi di cooperazione sono conclusi prima che l'Agenzia svolga le sue funzioni conformemente all', paragrafo 4.
6. L'Agenzia può concludere accordi di cooperazione con altre autorità nazionali competenti e altri organismi competenti in relazione all'attuazione degli .
7. Gli accordi di cooperazione lasciano impregiudicata la responsabilità generale dell'Agenzia per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati ai sensi degli .
8. L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono collaborare e condividere le migliori prassi in relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2016/797 e della direttiva (UE) 2016/798.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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