Art. 74
Regime linguistico
In vigore dal 11 mag 2016
Regime linguistico
1. All'Agenzia si applica il regolamento n. 1. Se necessario, il consiglio direttivo adotta appropriate norme per attuare tale regolamento.
Su richiesta di un membro del consiglio direttivo, la relativa decisione è adottata all'unanimità.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Storico versioni
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