Art. 74 · Regime linguistico

Art. 74

Regime linguistico

In vigore dal 11 mag 2016
Regime linguistico 1.   All'Agenzia si applica il regolamento n. 1. Se necessario, il consiglio direttivo adotta appropriate norme per attuare tale regolamento. Su richiesta di un membro del consiglio direttivo, la relativa decisione è adottata all'unanimità. 2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-74