Art. 83

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni transitorie 1.   L'Agenzia sostituisce l'Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 e le succede per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti di lavoro, gli impegni finanziari e le passività. 2.   In deroga all' i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 prima del 15 giugno 2016 rimangono in carica in qualità di membri del consiglio direttivo fino alla data di scadenza del rispettivo mandato, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di nominare un nuovo rappresentante. In deroga all', il direttore esecutivo nominato ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2004 rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato. 3.   In deroga all', tutti i contratti di lavoro in vigore alla data del 15 giugno 2016 sono onorati fino alla rispettiva data di scadenza. 4.   L'Agenzia svolge i compiti di certificazione e autorizzazione a norma degli , nonché i compiti di cui all', al più tardi a partire dal 16 giugno 2019, fatti salvi l', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e l', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.
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Art. 83 Regolamento (UE) 2016/796 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo