Art. 67
Disposizioni generali
In vigore dal 11 mag 2016
Disposizioni generali
1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto.
2. Fatto salvo l', paragrafo 1, lettera j), le modalità di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, comprese le disposizioni generali di esecuzione, adottate dalla Commissione, si applicano per analogia all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
3. L'Agenzia adotta opportune misure amministrative, anche attraverso strategie di formazione e prevenzione, per organizzare i suoi servizi in modo da evitare ogni eventuale conflitto di interessi.
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