Art. 65

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 11 mag 2016
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia. 2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica al contabile della Commissione i conti provvisori corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 147 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell'Agenzia corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio. Detta relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La Corte dei conti esamina tale contabilità conformemente all'articolo 287 TFUE e pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia. 4.   Una volta ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, a norma dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia. Il direttore esecutivo li presenta al consiglio direttivo per un parere. 5.   Il consiglio direttivo formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia. 6.   Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi dell'Agenzia sono pubblicati. 8.   Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo e alla Commissione. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso, come previsto all'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio relativo all'anno N.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2016/796 — Esecuzione e controllo del bilancio | Portale Normativo