Art. 66

Regolamento finanziario

In vigore dal 11 mag 2016
Regolamento finanziario Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo, previa consultazione della Commissione. Esso non può discostarsi dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013, a meno che le esigenze specifiche del funzionamento dell'Agenzia non lo rendano necessario e con l'accordo preliminare della Commissione.
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Art. 66 Regolamento (UE) 2016/796 — Regolamento finanziario | Portale Normativo