Art. 69
Esperti nazionali distaccati e altro personale
In vigore dal 11 mag 2016
Esperti nazionali distaccati e altro personale
L'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Agenzia a norma dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
Fatte salve le norme previste stabilite nella pertinente decisione della Commissione relativa al distacco di esperti nazionali, che si applicano all'Agenzia, il consiglio direttivo adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia, ivi comprese norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e le relative restrizioni per i casi in cui l'indipendenza e imparzialità degli esperti nazionali potrebbe essere compromessa.
Storico versioni
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