Art. 71
Accordo di sede e condizioni operative
In vigore dal 11 mag 2016
Accordo di sede e condizioni operative
1. Qualora non siano ancora state adottate o non siano ancora state stabilite in un accordo scritto le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che tale Stato membro deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio direttivo, al personale dell'Agenzia e ai familiari, è concluso un accordo tra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante su tutti i suddetti elementi, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro ospitante e previa approvazione del consiglio direttivo, entro il 16 giugno 2017. Tale accordo può avere la forma di un accordo sulla sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.
Storico versioni
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