Art. 44

Relazioni internazionali

In vigore dal 11 mag 2016
Relazioni internazionali 1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, compreso il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può rafforzare il coordinamento con le organizzazioni internazionali in base agli accordi conclusi e intrattenere rapporti e concludere accordi amministrativi con autorità di vigilanza, organizzazioni internazionali e amministrazioni di paesi terzi aventi competenze in aree che sono oggetto di attività dell'Agenzia, al fine di assicurare l'aggiornamento sugli sviluppi scientifici e tecnici e promuovere la legislazione e le norme ferroviarie dell'Unione. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 non creano obblighi giuridici per l'Unione e per i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle rispettive autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni dei paesi terzi di cui al paragrafo 1. Tali accordi e forme di cooperazione sono soggetti a discussione preventiva con la Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche alla Commissione. Il consiglio direttivo è debitamente informato di tali accordi. 3.   Il consiglio direttivo adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia. Tale strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2016/796 — Relazioni internazionali | Portale Normativo