Art. 43

Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate

In vigore dal 11 mag 2016
Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate 1.   Su richiesta della Commissione, degli Stati membri, dei paesi candidati o delle reti di cui all', l'Agenzia svolge attività di formazione e altre attività appropriate di delucidazione e riguardanti l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie, nonché prodotti collegati dell'Agenzia quali registri, guide all'attuazione e raccomandazioni. 2.   La natura e la portata delle attività di cui al paragrafo 1, compreso l'eventuale impatto sulle risorse, sono decise dal consiglio direttivo e incluse nel documento di programmazione dell'Agenzia. I costi di tale assistenza sono sostenuti dalle parti richiedenti, salvo diversi accordi.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2016/796 — Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate | Portale Normativo