Art. 43
Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate
In vigore dal 11 mag 2016
Assistenza agli Stati membri, ai paesi candidati e alle parti interessate
1. Su richiesta della Commissione, degli Stati membri, dei paesi candidati o delle reti di cui all', l'Agenzia svolge attività di formazione e altre attività appropriate di delucidazione e riguardanti l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie, nonché prodotti collegati dell'Agenzia quali registri, guide all'attuazione e raccomandazioni.
2. La natura e la portata delle attività di cui al paragrafo 1, compreso l'eventuale impatto sulle risorse, sono decise dal consiglio direttivo e incluse nel documento di programmazione dell'Agenzia. I costi di tale assistenza sono sostenuti dalle parti richiedenti, salvo diversi accordi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:796:oj#art-43