Art. 37

Registri e loro accessibilità

In vigore dal 11 mag 2016
Registri e loro accessibilità 1.   L'Agenzia istituisce e mantiene, se del caso in collaborazione con i soggetti nazionali competenti: a) il registro europeo dei veicoli, conformemente all' della direttiva (UE) 2016/797; b) il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, conformemente all' della direttiva (UE) 2016/797. 2.   L'Agenzia svolge la funzione di autorità di sistema per tutti i registri e le banche dati di cui alla direttiva (UE) 2016/797, alla direttiva (UE) 2016/798 e alla direttiva 2007/59/CE. In tale veste, le sue attività comprendono: a) l'elaborazione e la gestione delle specifiche sui registri; b) il coordinamento degli sviluppi relativi ai registri negli Stati membri; c) la fornitura di indicazioni sui registri alle parti interessate; d) l'invio, all'attenzione della Commissione, di raccomandazioni sui miglioramenti delle specifiche dei registri esistenti, comprese se necessario la semplificazione e la cancellazione di informazioni ridondanti, e sull'eventuale necessità di istituire altri registri, previa analisi costi-benefici. 3.   L'Agenzia rende pubblici i seguenti documenti e registri previsti dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla direttiva (UE) 2016/798: a) le dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi; b) le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di interoperabilità e le dichiarazioni CE di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità; c) le licenze rilasciate a norma dell', paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); d) i certificati di sicurezza unici rilasciati ai sensi dell' della direttiva (UE) 2016/798; e) le relazioni di indagine trasmesse all'Agenzia a norma dell' della direttiva (UE) 2016/798; f) le norme nazionali notificate alla Commissione ai sensi dell' della direttiva (UE) 2016/798 e dell' della direttiva (UE) 2016/797; g) registri dei veicoli di cui all' della direttiva (UE) 2016/797, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti; h) i registri dell'infrastruttura, anche attraverso collegamenti che rimandano ai registri nazionali pertinenti; i) i registri relativi ai soggetti responsabili della manutenzione e organismi di certificazione di detti soggetti; j) il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati, conformemente all' della direttiva (UE) 2016/797; k) il registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle specifiche ERTMS, conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento; l) il registro delle richieste di modifica e delle modifiche previste delle STI sulle applicazioni telematiche per il trasporto passeggeri e per il trasporto merci, conformemente all', paragrafo 2, del presente regolamento; m) il registro delle marcature delle amministrazioni proprietarie dei veicoli tenuto dall'Agenzia a norma della STI per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»; n) le relazioni sulla qualità elaborate a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). 4.   Le modalità pratiche per la trasmissione dei documenti di cui al paragrafo 3 sono discusse e stabilite di comune accordo tra la Commissione e gli Stati membri sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia. 5.   Allorché i documenti di cui al paragrafo 3 sono trasmessi, gli organismi interessati possono indicare quali documenti non devono essere resi pubblici per motivi di sicurezza. 6.   Le autorità nazionali preposte al rilascio delle licenze di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo notificano all'Agenzia ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica o revoca di tali licenze a norma della direttiva 2012/34/UE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza preposte al rilascio dei certificati di sicurezza unici di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo, notificano all'Agenzia, ai sensi dell', paragrafo 16, della direttiva (UE) 2016/798, ogni decisione individuale di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione o revoca di tali certificati. 7.   L'Agenzia può inserire nella banca dati pubblica ogni documento pubblico o collegamento utile in relazione agli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto della legislazione dell'Unione vigente in materia di protezione dei dati.
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Art. 37 Regolamento (UE) 2016/796 — Registri e loro accessibilità | Portale Normativo