Art. 28
Autorità di sistema per l'ERTMS
In vigore dal 11 mag 2016
Autorità di sistema per l'ERTMS
1. L'Agenzia agisce da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato dell'ERTMS nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi, comprese le specifiche tecniche per l'ETCS e il GSM-R.
2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche dell'ERTMS. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna un registro delle richieste di modifica delle specifiche relative all'ERTMS e del relativo status, corredate delle pertinenti giustificazioni.
3. L'elaborazione di nuove versioni delle specifiche tecniche dell'ERTMS non deve andare a scapito dell'implementazione dell'ERTMS, della stabilità delle specifiche (necessaria per ottimizzare la produzione di attrezzature ERTMS), dell'utile sugli investimenti per le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e le amministrazioni proprietarie dei veicoli, e della pianificazione efficiente dell'implementazione dell'ERTMS.
4. L'Agenzia realizza e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni dell'ERTMS con l'obiettivo di assicurare la compatibilità tecnica e operativa tra reti e veicoli attrezzati con versioni diverse e di creare incentivi per un'implementazione rapida e coordinata delle versioni in vigore.
5. In conformità dell', paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/797, l'Agenzia provvede affinché le versioni successive delle attrezzature ERTMS siano tecnicamente compatibili con le versioni precedenti.
6. L'Agenzia elabora e distribuisce le linee guida pertinenti sull'applicazione per le parti interessate e la documentazione esplicativa riguardante le specifiche tecniche dell'ERTMS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:796:oj#art-28