Art. 30

Compatibilità tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra

In vigore dal 11 mag 2016
Compatibilità tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra 1.   L'Agenzia decide di: a) fatto salvo l', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, e prima di rilasciare un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, fornire consulenza ai richiedenti su loro richiesta, in merito alla compatibilità tecnica tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra; b) fatto salvo l' della direttiva (UE) 2016/798 e dopo aver rilasciato un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, fornire consulenza alle imprese ferroviarie su loro richiesta, prima che esse utilizzino un veicolo equipaggiato con un sottosistema ERTMS di bordo, in merito alla compatibilità operativa tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra. Ai fini del presente paragrafo, l'Agenzia coopera con le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza. 2.   Qualora, prima del rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rilevi o sia informata dal richiedente attraverso lo sportello unico, conformemente all', paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797, che un progetto ha subito modifiche nella sua concezione o in una sua specifica dopo che l'Agenzia stessa aveva rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell' della direttiva (UE) 2016/797 e che sussiste il rischio di una mancata compatibilità tecnica e operativa tra un sottosistema ERTMS a terra e veicoli dotati di ERTMS, essa collabora con le parti coinvolte, tra cui il richiedente e la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza, al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se non è possibile trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'inizio del processo di coordinamento, la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso. 3.   Se, dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rileva il rischio di mancata compatibilità tecnica o operativa tra le pertinenti reti e i pertinenti veicoli dotati di attrezzature ERTMS, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e l'Agenzia collaborano con tutte le parti coinvolte al fine di trovare, senza indugio, una soluzione reciprocamente accettabile. L'Agenzia informa la Commissione di tali casi.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2016/796 — Compatibilità tra sottosistemi ERTMS di bordo e di terra | Portale Normativo