Art. 32

Accreditamento dei laboratori

In vigore dal 11 mag 2016
Accreditamento dei laboratori 1.   L'Agenzia agevola, in particolare attraverso l'elaborazione di linee guida appropriate che mette a disposizione degli organismi di accreditamento, l'accreditamento armonizzato dei laboratori ERTMS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). 2.   L'Agenzia informa gli Stati membri e la Commissione in caso di non conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 765/2008 in relazione all'accreditamento dei laboratori ERTMS. 3.   L'Agenzia può partecipare in qualità di osservatore alle valutazioni inter pares prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:796:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Regolamento (UE) 2016/796 — Accreditamento dei laboratori | Portale Normativo