Art. 32
Accreditamento dei laboratori
In vigore dal 11 mag 2016
Accreditamento dei laboratori
1. L'Agenzia agevola, in particolare attraverso l'elaborazione di linee guida appropriate che mette a disposizione degli organismi di accreditamento, l'accreditamento armonizzato dei laboratori ERTMS a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
2. L'Agenzia informa gli Stati membri e la Commissione in caso di non conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 765/2008 in relazione all'accreditamento dei laboratori ERTMS.
3. L'Agenzia può partecipare in qualità di osservatore alle valutazioni inter pares prescritte dal regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni
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