Art. 23
Applicazioni telematiche
In vigore dal 11 mag 2016
Applicazioni telematiche
1. L'Agenzia agisce da autorità di sistema per assicurare lo sviluppo coordinato delle applicazioni telematiche nell'Unione, conformemente alle pertinenti STI. A tal fine, l'Agenzia mantiene, monitora e gestisce i corrispondenti requisiti dei sottosistemi.
2. L'Agenzia definisce, pubblica e applica la procedura di gestione delle richieste di modifica delle specifiche per le applicazioni telematiche. A tal fine, l'Agenzia istituisce, tiene e aggiorna un registro delle richieste di modifica delle suddette specifiche e del relativo status, corredate delle pertinenti giustificazioni.
3. L'Agenzia elabora e gestisce gli strumenti tecnici per la gestione delle diverse versioni delle specifiche per le applicazioni telematiche e si adopera per garantire la compatibilità alle versioni precedenti.
4. L'Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio dell'implementazione delle specifiche per le applicazioni telematiche in conformità delle STI pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:796:oj#art-23