Art. 27
Verifica del divieto di doppi finanziamenti
In vigore dal 15 apr 2016
Verifica del divieto di doppi finanziamenti
Per il sostegno di cui agli del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, al punto pertinente del programma di sostegno, le disposizioni da essi adottate per garantire un efficiente sistema di controllo al fine di evitare i doppi finanziamenti di cui all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149.
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