Art. 25

Termini per i pagamenti ai beneficiari

In vigore dal 15 apr 2016
Termini per i pagamenti ai beneficiari Gli Stati membri stabiliscono il termine per la presentazione della domanda di pagamento per ciascuna misura di sostegno. Gli Stati membri effettuano i pagamenti ai beneficiari entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa.
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