Art. 25
Termini per i pagamenti ai beneficiari
In vigore dal 15 apr 2016
Termini per i pagamenti ai beneficiari
Gli Stati membri stabiliscono il termine per la presentazione della domanda di pagamento per ciascuna misura di sostegno.
Gli Stati membri effettuano i pagamenti ai beneficiari entro dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione di una domanda di pagamento intermedio o finale valida e completa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:1150:oj#art-25