Art. 24
Rimborso dei costi semplificato
In vigore dal 15 apr 2016
Rimborso dei costi semplificato
1. Se gli Stati membri scelgono di utilizzare tabelle standard dei costi unitari in conformità dell', secondo comma, e dell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, essi:
a)
stabiliscono tali tabelle preliminarmente alla presentazione delle domande;
b)
stabiliscono tali tabelle tramite un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile basato:
i)
su dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii)
su dati storici verificati dei singoli beneficiari; oppure
iii)
sull'applicazione della prassi abituale di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché un organismo funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma di sostegno e dotato della necessaria competenza effettui i calcoli o ne confermi l'esattezza e l'adeguatezza.
2. Gli Stati membri possono decidere di usare tabelle differenziate per tener conto di specificità regionali o locali.
3. Gli Stati membri riesaminano i calcoli di cui al paragrafo 1 ogni due anni e, se necessario, adeguano le tabelle standard dei costi unitari inizialmente stabilite.
4. Gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi concernenti la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e il loro riesame, che consentono di verificare la ragionevolezza della metodologia applicata per stabilirle conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera b).
Storico versioni
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