Art. 22
Disposizioni generali sulle comunicazioni
In vigore dal 15 apr 2016
Disposizioni generali sulle comunicazioni
1. Le comunicazioni alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.
3. Gli Stati membri conservano le informazioni comunicate a norma del presente articolo per almeno dieci campagne successive alla campagna viticola nel corso della quale le informazioni sono state presentate.
4. Gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) con riguardo alle indagini statistiche sulle superfici viticole.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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