Art. 21
Comunicazioni relative agli anticipi
In vigore dal 15 apr 2016
Comunicazioni relative agli anticipi
1. Se sono concessi anticipi conformemente all'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri integrano nei conti annuali dell'esercizio in corso degli organismi pagatori di cui all', paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 le informazioni relative all'utilizzo degli anticipi entro il termine di cui al suddetto articolo. A tal fine, gli Stati membri fissano la data entro la quale i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascuna operazione, le seguenti informazioni:
a)
rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; e
b)
una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non fruiti rimanente al 15 ottobre.
Gli Stati membri possono decidere di esentare da tale obbligo i beneficiari di operazioni per le quali il contributo ammissibile dell'Unione è inferiore a 5 000 000 EUR.
2. Ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11), la prova del diritto definitivo all'attribuzione da produrre è costituita dall'ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Per quanto riguarda gli anticipi concessi per le operazioni selezionate a norma degli , rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario successivo al pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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