Art. 7
Procedura di domanda
In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di domanda
1. Per il sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:
a)
le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b)
il contenuto della domanda;
c)
la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
d)
le procedure volte a garantire l'ammissibilità della domanda e la sua coerenza con le norme e il sistema di controllo istituito per il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli a norma degli articoli 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e)
la verifica di conformità con le disposizioni relative ai criteri di ammissibilità, ai costi non ammissibili, ai criteri di priorità e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
f)
la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
g)
le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.
2. Gli Stati membri possono stabilire la superficie minima che può essere ammessa al sostegno a favore delle azioni di ristrutturazione e di riconversione e la superficie minima risultante dalla ristrutturazione/riconversione, nonché eventuali deroghe a tale requisito, adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi.
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