Art. 8

Applicazione della misura di sostegno

In vigore dal 15 apr 2016
Applicazione della misura di sostegno Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri: a) adottano disposizioni per l'applicazione della misura di sostegno, che includono: i) la notifica preventiva della vendemmia verde; ii) l'importo della compensazione da versare; b) fissano il termine di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 10 giugno di ogni anno; c) stabiliscono entro il 10 giugno di ogni anno una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi, nonché il termine di esecuzione dell'operazione di vendemmia verde di cui all', paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento; d) fissano annualmente un termine, successivo alla data in cui viene stabilita la situazione di mercato prevedibile di cui alla lettera c), per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità dei requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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