Art. 10

Procedura di domanda

In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di domanda 1.   Per il sostegno di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti: a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149; b) la compensazione applicabile al produttore interessato; c) il contenuto della domanda; d) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione; e) la verifica di conformità con le disposizioni relative alle condizioni per il corretto funzionamento, ai criteri di ammissibilità, alle azioni non ammissibili e agli altri criteri oggettivi di cui al capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1149; f) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri. 2.   Se il produttore ritira la domanda senza un giustificato motivo, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.
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