Art. 17

Procedura di domanda

In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di domanda Per il sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti: a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149; b) la verifica di conformità con le disposizioni relative allo scopo del sostegno di cui al capo II, sezione 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1149; c) il pagamento del sostegno in conformità dell' del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e dell' del presente regolamento.
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