Art. 17
Procedura di domanda
In vigore dal 15 apr 2016
Procedura di domanda
Per il sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alla procedura di domanda, che comprendono disposizioni concernenti:
a)
le persone fisiche o giuridiche che possono presentare le domande conformemente all' del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
b)
la verifica di conformità con le disposizioni relative allo scopo del sostegno di cui al capo II, sezione 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
c)
il pagamento del sostegno in conformità dell' del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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