Art. 18
Importo del sostegno
In vigore dal 15 apr 2016
Importo del sostegno
1. L'importo massimo del sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1308/2013 da versare ai distillatori è fissato per % del volume di alcole e per ettolitro nel modo seguente:
a)
per l'alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/ %vol/hl;
b)
per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/ %vol/hl.
2. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno e l'importo della compensazione per i costi di raccolta di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Essi indicano entrambi gli importi nei punti pertinenti quando utilizzano i modelli di cui agli allegati I, III e IV del presente regolamento.
Gli Stati membri possono adeguare tali importi a seconda delle diverse tipologie di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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