Art. 18 · Importo del sostegno

Art. 18

Importo del sostegno

In vigore dal 15 apr 2016
Importo del sostegno 1.   L'importo massimo del sostegno di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1308/2013 da versare ai distillatori è fissato per % del volume di alcole e per ettolitro nel modo seguente: a) per l'alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/ %vol/hl; b) per l'alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/ %vol/hl. 2.   Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno e l'importo della compensazione per i costi di raccolta di cui all'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Essi indicano entrambi gli importi nei punti pertinenti quando utilizzano i modelli di cui agli allegati I, III e IV del presente regolamento. Gli Stati membri possono adeguare tali importi a seconda delle diverse tipologie di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.
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