Art. 20
Comunicazioni relative agli aiuti di Stato
In vigore dal 15 apr 2016
Comunicazioni relative agli aiuti di Stato
1. Quando gli Stati membri concedono aiuti di Stato in conformità dell'articolo 212 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le misure di cui agli di tale regolamento, essi ne informano la Commissione utilizzando il modello di cui all'allegato VII del presente regolamento e fornendo le seguenti informazioni:
a)
se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (8) o del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (9); oppure
b)
il numero della pratica con il quale la misura è stata esentata dall'obbligo di notifica a norma di un regolamento di esenzione adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (10); oppure
c)
il numero della pratica con il quale la misura è stata dichiarata compatibile con il mercato interno dalla Commissione a seguito di una notifica effettuata a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. Le informazioni fornite devono essere valide per l'intero ciclo di vita del programma nazionale di sostegno, fatte salve eventuali modifiche successive di tale programma.
In caso di eventuali modifiche, gli Stati membri notificano le relative informazioni entro il 1o marzo utilizzando il modello di cui all'allegato VII.
3. Gli Stati membri indicano l'eventuale concessione di aiuti di Stato e il corrispondente importo ai punti pertinenti dei modelli di cui agli allegati I, III, IV e V.
Storico versioni
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